FAQ privati

  1. Chi può presentare la domanda?
  2. Se i locali dell'immobile interessato sono intestati a più proprietari cosa devo fare?
  3. Chi deve chiedere il contributo per danni subiti dalle parti comuni nei condomini?
  4. L’amministratore di condominio o il condomino delegato devono possedere una delega concessa da parte di tutti i condomini?
  5. E’ preferibile che per lo stesso immobile vi sia un’unica domanda?
  6. In caso di delega del comproprietario, il documento deve essere firmato in originale o è sufficiente una scansione?
  7. Il proprietario/locatore dell’immobile può delegare l’affittuario alla presentazione dell’istanza per i danni all’immobile o ai beni mobili di proprietà del locatore?
  8. Può un soggetto impossibilitato a presentare la domanda di contributo personalmente delegare un terzo?
  9. Servono credenziali o abilitazioni particolari per la presentazione della domanda?
  10. Come posso richiedere il contributo per i danni subiti?
  11. Se ho bisogno di informazioni a che numero posso rivolgermi?
  12. Se ho bisogno di aiuto nella compilazione a chi mi posso rivolgere?
  13. E’ necessario prendere appuntamento?
  14. In che periodo può essere presentata la domanda?
  15. Possono essere presentate più domande per più immobili da parte dello stesso proprietario?
  16. Siamo un’associazione senza scopo di lucro, la nostra sede ha subito danni in occasione dell'acqua alta, possiamo chiedere i contributi?
  17. Quali documenti devo procurarmi prima di compilare la domanda?
  18. Come è possibile applicare la marca da bollo visto che la domanda deve essere presentata on line?
  19. In quale percentuale il contributo coprirà i danni subiti?
  20. Per fare la perizia dei danni a chi mi devo rivolgere?
  21. Se sono già in possesso di fatture, scontrini o altre pezze giustificative delle spese sostenute posso allegarle alla domanda?
  22. Alla domanda posso allegare foto dei danni subiti e/o dei beni mobili non registrati distrutti?
  23. Quali sono i beni per i quali potrò richiedere il contributo?
  24. Possono essere oggetto di contributo le paratie a protezione dall’acqua alta?
  25. Posso chiedere il contributo per la riparazione di un bene mobile registrato (es. auto, barca, ciclomotore)?
  26. Posso chiedere il contributo per la riparazione degli elettrodomestici?
  27. Fino a che data è possibile presentare la domanda?
  28. Se non sono in possesso di tutte le pezze giustificative delle spese indicate nella domanda, posso produrle successivamente?
  29. Posso chiedere il rimborso per le spese di svuotamento della mia proprietà effettuata da una ditta privata?
  30. Posso effettuare i lavori di riparazione nell'attesa di ricevere il contributo?
  31. Posso chiedere i danni subiti alle pertinenze dell’abitazione?
  32. In relazione ai lavori sulle parti comuni del condominio, l’amministratore di condominio può presentare la domanda di contributo riservandosi di produrre entro il 31 ottobre la delega dei condomini o verbale di assemblea recante la ratifica alla presenta
  33. Un’associazione sportiva sprovvista di partita IVA ha perso tutte o parte delle barche con cui svolge attività sociale: può presentare domanda di contributo?
  34. E’ possibile richiedere il contributo nel caso in cui non venga acquistato lo stesso bene danneggiato dall'evento di alta marea ma un bene equivalente?
  35. Gli sportelli possono ricevere domande relative anche ad altri ambiti territoriali della Città (ad esempio si può presentare allo sportello di Burano una domanda di contributo per danni verificatisi a Pellestrina)?
  36. Rientrano nel contributo ex art. 25, comma 2, lett. C) del d. lgs. 1/2018 i piccoli lavori non ancora conclusi e liquidati entro il 31 ottobre 2020?
  37. Nel caso di elettrodomestici essenziali danneggiati appartenenti ad uno stesso proprietario ma collocati in due distinte unità immobiliari, per un valore complessivo inferiore ad 5000 euro è possibile chiedere un contributo unico per entrambi?
  38. All’atto della presentazione della domanda di contributo è necessario fornire anche la documentazione attestante il numero di c.f. e partita iva?
  39. La descrizione dei danni può essere fatta al momento su dettatura dell’utente o lo stesso dovrà presentarsi con una descrizione già redatta?
  40. La firma deve essere apposta su ogni documento da parte dell’utente?
  41. E' obbligatorio avere la disponibilità di un indirizzo email?
  42. Eventuali spese sostenute dall’utente per pernottamenti in albergo o spese di trasporto collegate allo sfollamento possono essere inseriti in lettera c?
  43. Non è chiara la differenza tra il preventivo di spesa da consegnare entro il 30/01 e il preventivo di spesa da consegnare entro il 31/10.
  44. Posso chiedere il contributo per il riacquisto di elettrodomestici o arredi essenziali al reingresso in abitazione in relazione ad un appartamento di mia proprietà locato ad un terzo che vi ha stabilito la residenza?
  45. In caso di danni strutturali a un bene vincolato, per la cui riparazione è necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza, è possibile presentare domanda di contributo?
  46. Le spese sostenute per la pulizia dell’immobile a seguito dell’evento sono oggetto di contributo?
  47. Può essere riconosciuto il contributo per una seconda cucina collocata in un magazzino al piano terra di un edificio in cui ai piani superiori è ubicata l’abitazione?
  48. Il soggetto non titolare di conto corrente può indicare nella richiesta di contributo il codice IBAN di un soggetto delegato?
  49. Quando saranno liquidati i contributi?
  50. E’ possibile attendere la corresponsione del contributo prima di acquistare i beni danneggiati?
  51. Quale documentazione è idonea a comprovare le spese sostenute?
  52. Può essere presentata quale pezza giustificativa una fattura recante il codice fiscale di soggetto diverso dal richiedente il contributo ma comproprietario dell’immobile?
  53. Le fatture a corredo della domanda debbono riportare il luogo e la causa in cui e per cui i lavori sono stati eseguiti?
  54. Se gli scontrini non riportano il codice fiscale possono comunque essere prodotti a corredo della domanda?
  55. Il contributo può concorrere con eventuali detrazioni fiscali?
  56. Posso inoltrare domanda di contributo anche se sono in possesso di una polizza assicurativa a copertura della stessa tipologia di danni?
  57. Come va compilata la domanda nella sezione riferita all'assicurazione?
  58. Le aree e i fondi esterni possono essere oggetto di contributo?

Chi può presentare la domanda?

La domanda può essere presentata dal proprietario, dal comproprietario, dal locatario/comodatario/usufruttuario, amministratore condominiale, condomino delegato, legale rappresentante di un’associazione senza scopo di lucro, amministratore di sostegno con decreto del giudice.

Se i locali dell'immobile interessato sono intestati a più proprietari cosa devo fare?

Chi fa la domanda deve allegare una delega da parte degli altri proprietari.

Chi deve chiedere il contributo per danni subiti dalle parti comuni nei condomini?

L’amministratore di condominio per i beni comuni, oppure un condomino delegato utilizzando il modulo per i privati; il singolo condomino per la proprietà esclusiva.

L’amministratore di condominio o il condomino delegato devono possedere una delega concessa da parte di tutti i condomini?

In caso di delega all’amministratore di condominio, la delega verrà rilasciata dall’assemblea condominiale appositamente convocata per delegare l’amministratore alla presentazione della richiesta di contributo. In caso di delega al singolo condomino deve essere allegata la delega di tutti i condomini.

E’ preferibile che per lo stesso immobile vi sia un’unica domanda?

Sì, è preferibile che via sia un’unica domanda per immobile presentata da soggetto delegato, utilizzando i modelli di delega presenti sul sito:

In caso di delega del comproprietario, il documento deve essere firmato in originale o è sufficiente una scansione?

E’ sufficiente allegare la scansione della delega (con sottoscrizione del delegante, senza la necessità di indicare il codice fiscale), che dovrà comunque essere corredata da copia del documento di identità del delegante.

Il proprietario/locatore dell’immobile può delegare l’affittuario alla presentazione dell’istanza per i danni all’immobile o ai beni mobili di proprietà del locatore?

Sì, compilando l’apposita delega, il cui modello si trova sul sito:

Può un soggetto impossibilitato a presentare la domanda di contributo personalmente delegare un terzo?

Sì. Il terzo delegato deve essere munito di proprio documento di identità, delega firmata e documento di identità del delegante, che andranno allegati alla domanda. La domanda andrà presentata compilando la sezione 1 con i dati del delegante ma sottoscrivendo l’istanza compilata con nome e cognome del delegato e aggiungendo la dicitura “in nome e per conto” del delegante.

Servono credenziali o abilitazioni particolari per la presentazione della domanda?

No

Come posso richiedere il contributo per i danni subiti?

Per presentare la domanda di contributo  per i danni subiti deve essere compilato esclusivamente un modulo on-line disponibile dal 2 dicembre alla pagina https://www.commissariodelegato.venezia.it/moduli

Se ho bisogno di informazioni a che numero posso rivolgermi?

Al numero unico 041041, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Se ho bisogno di aiuto nella compilazione a chi mi posso rivolgere?

Per l’assistenza è possibile rivolgersi GRATUITAMENTE ai centri dove sono allestiti sportelli dedicati:

  • Per i privati: Vedi elenco sportelli dedicati
  • Oppure presso gli sportelli del Commissario delegato:
    • Sede URP Centro storico presso Cà Farsetti Cà Loredan, San Marco 4136 - Venezia
    • Autorimessa Comunale, Santa Croce 482 - Venezia
    • Municipio Lido, Via Sandro Gallo 32/A – Lido
    • Municipio Pellestrina, Zennari 639 – Pellestrina
    • Municipio Murano, Ramo da Mula 153 – Murano
    • Municipio Burano, San Martino Destro 179 –Burano
    • Sede URP Terraferma presso ex scuola Ticozzi, Via Spalti 28 - Mestre
  • Al numero unico 041041, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00

E’ necessario prendere appuntamento?

Sì, per gli Sportelli del Commissario delegato è possibile prenotare l’appuntamento direttamente dal sito www.commissariodelegato.venezia.it/appuntamenti/moduli-2019 oppure telefonando al numero unico 041041.
Per gli altri Sportelli (CAF, Ordini) telefonando ai recapiti indicati nell’apposito elenco.

In che periodo può essere presentata la domanda?

L’invio on line della domanda può avvenire dalle ore 8.00 del giorno lunedì 2 dicembre fino alle ore 24.00 del giorno giovedì 30 gennaio 2020.

Possono essere presentate più domande per più immobili da parte dello stesso proprietario?

Sì, il proprietario titolare di più immobili presenta una domanda distinta per ciascun immobile specificando i dati catastali. Si specifica che per un unico immobile (quello di residenza) è possibile la compilazione della sezione 8/1.

Siamo un’associazione senza scopo di lucro, la nostra sede ha subito danni in occasione dell'acqua alta, possiamo chiedere i contributi?

Sì, compilando il modulo per i privati.

Quali documenti devo procurarmi prima di compilare la domanda?

Per poter compilare la domanda con tutti i dati richiesti nella stessa è necessario innanzitutto:

Come è possibile applicare la marca da bollo visto che la domanda deve essere presentata on line?

Il modulo on line contiene un apposito spazio all’interno del quale va riportato il codice numerico identificativo e la data di emissione della marca da bollo; la marca da bollo da euro 16,00, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, va incollata sulla scheda riassuntiva che il sistema emette a conclusione della pratica e barrata a penna. La scheda riassuntiva va scansionata e allegata alla domanda stessa. La scheda riassuntiva dovrà essere conservata a cura del richiedente.

In quale percentuale il contributo coprirà i danni subiti?

Il contributo copre due distinte tipologie di danni:

  • per le prime misure di immediato sostegno, il contributo copre danni per un valore massimo di euro 5.000 (si deve compilare la Sezione 8 punto 1 ed è sufficiente per la presentazione della domanda autocertificare i danni che saranno documentati con pezze giustificative);
  • per le misure di ripristino delle strutture danneggiate anche di importo superiore a euro 5.000, il contributo sarà liquidato, in base ai fondi che verranno stanziati, in percentuali diverse secondo le modalità che verranno successivamente definite da ordinanza del Commissario Delegato (si deve compilare la Sezione 8 punto 2 la presentazione della domanda dev'essere accompagnata da una perizia asseverata della stima dei danni).

Per fare la perizia dei danni a chi mi devo rivolgere?

La perizia è un documento prodotto da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, etc.) che esprime un parere di tipo quantitativo e qualitativo riguardante i danni subiti e la sussistenza del nesso causale tra danni e evento di marea eccezionale. Posso inserire il costo della perizia tra le spese di cui chiedo il rimborso.

Se sono già in possesso di fatture, scontrini o altre pezze giustificative delle spese sostenute posso allegarle alla domanda?

Si, è preferibile che vengano allegate subito.

Alla domanda posso allegare foto dei danni subiti e/o dei beni mobili non registrati distrutti?

Si, è utile allegare documentazione fotografica, purché nei limiti dei 10 Mb o su carta se ci si reca allo sportello.

Quali sono i beni per i quali potrò richiedere il contributo?

I beni per i quali è previsto il contributo sono i beni immobili e i beni mobili non registrati (arredi della cucina e relativi elettrodomestici, arredi della camera da letto, altri arredi).

Possono essere oggetto di contributo le paratie a protezione dall’acqua alta?

SI, RIENTRANO SIA IN LETTERA c) SIA IN LETTERA e). Purché siano state danneggiate, rese inservibili o distrutte dall’evento. Il contributo non viene invece erogato per l’acquisto di paratie di diverse dimensioni in assenza di danni a quelle possedute né per l’acquisto di paratie ex novo.

Posso chiedere il contributo per la riparazione di un bene mobile registrato (es. auto, barca, ciclomotore)?

No. Anche i danni subiti dalle imbarcazioni private non soggette a registrazione non sono rimborsabili.

Posso chiedere il contributo per la riparazione degli elettrodomestici?

Sì, è possibile richiedere il contributo per gli elettrodomestici della cucina e per altri elettrodomestici essenziali (per es. lavatrice), presentando documentazione giustificativa della spesa.

Fino a che data è possibile presentare la domanda?

Il termine ultimo per la presentazione del modulo è il 30 gennaio 2020 ore 24.00.

Se non sono in possesso di tutte le pezze giustificative delle spese indicate nella domanda, posso produrle successivamente?

Si, la domanda può essere integrata con la produzione delle pezze giustificative per le spese sostenute sino al 31 ottobreo 2020.

Posso chiedere il rimborso per le spese di svuotamento della mia proprietà effettuata da una ditta privata?

Sì. Presentando documentazione giustificativa della spesa.

Posso effettuare i lavori di riparazione nell'attesa di ricevere il contributo?

Sì, è doveroso effettuare lavori di riparazione/ripristino, quali dipinture, sostituzioni di infissi, riparazione impianto elettrico, ecc. raccogliendo le fatture quietanziate e gli scontrini parlanti delle spese sostenute.

Posso chiedere i danni subiti alle pertinenze dell’abitazione?

Si possono chiedere i danni subiti alla pertinenza connessa all’abitazione e alla pertinenza distinta dall’abitazione ma funzionale all’utilizzo della stessa.

In relazione ai lavori sulle parti comuni del condominio, l’amministratore di condominio può presentare la domanda di contributo riservandosi di produrre entro il 31 ottobre la delega dei condomini o verbale di assemblea recante la ratifica alla presenta

Sì. La delega all’amministratore o è contenuta nel verbale di assemblea condominiale o è effettuata da tutti i condomini singolarmente.

Un’associazione sportiva sprovvista di partita IVA ha perso tutte o parte delle barche con cui svolge attività sociale: può presentare domanda di contributo?

L’associazione sportiva senza fini di lucro, non avente partita IVA o iscrizione alla Camera di commercio, non può presentare domanda di contributo per la riparazione dei danni alle barche con cui esercita l’attività, in quanto le associazioni senza scopo di lucro sono equiparate ai soggetti privati. L’associazione senza scopo di lucro potrà  invece richiedere il contributo per la riparazione dei danni alla propria sede.

E’ possibile richiedere il contributo nel caso in cui non venga acquistato lo stesso bene danneggiato dall'evento di alta marea ma un bene equivalente?

Sì, il bene deve essere equivalente non uguale.

Gli sportelli possono ricevere domande relative anche ad altri ambiti territoriali della Città (ad esempio si può presentare allo sportello di Burano una domanda di contributo per danni verificatisi a Pellestrina)?

Si. Non  ci sono limitazioni territoriali, purché si tratti di danni subiti nel territorio del Comune di Venezia.

Rientrano nel contributo ex art. 25, comma 2, lett. C) del d. lgs. 1/2018 i piccoli lavori non ancora conclusi e liquidati entro il 31 ottobre 2020?

No. Trattandosi di lavori non ancora eseguiti, non possono essere ritenuti funzionali all’immediata riapertura dell’attività o all’ingresso nell’abitazione, dunque il contributo dovrà essere richiesto ai sensi della lett. E), con applicazione del relativo regime. Si specifica che anche per la richiesta dei contributi di cui alla lettera E) è necessario eseguire i lavori entro il 31 ottobre, salvo si tratti di interventi particolari che richiedono tempi più lunghi di effettuazione. In ogni caso il contributo sarà erogato solo a seguito della presentazione delle fatture quietanziate e degli scontrini parlanti attestanti l’avvenuto ripristino dei beni danneggiati.

Nel caso di elettrodomestici essenziali danneggiati appartenenti ad uno stesso proprietario ma collocati in due distinte unità immobiliari, per un valore complessivo inferiore ad 5000 euro è possibile chiedere un contributo unico per entrambi?

No. Potranno essere ammessi a contributo ai sensi della lettera c) soltanto gli elettrodomestici collocati nell’abitazione principale, continuativa e abituale di residenza del nucleo familiare. Per gli altri danni potrà eventualmente essere presentata un’ulteriore domanda di contributo ai sensi della lett. e).

All’atto della presentazione della domanda di contributo è necessario fornire anche la documentazione attestante il numero di c.f. e partita iva?

No. Si tratta di dati già in possesso dell’Amministrazione, che vanno solo indicati nella domanda.

La descrizione dei danni può essere fatta al momento su dettatura dell’utente o lo stesso dovrà presentarsi con una descrizione già redatta?

La descrizione si può inserire su dettatura.

La firma deve essere apposta su ogni documento da parte dell’utente?

No, l’importante è che il richiedente firmi la scheda riassuntiva finale dove dichiara di aver visto quanto inserito.

E' obbligatorio avere la disponibilità di un indirizzo email?

La email può essere sostituita (solo nei casi davvero necessari) dalla mail dello sportello, ma in questo caso diventa indispensabile che vi sia un chiaro e inequivocabile recapito telefonico.

Eventuali spese sostenute dall’utente per pernottamenti in albergo o spese di trasporto collegate allo sfollamento possono essere inseriti in lettera c?

No, i pernottamenti sono contemplati altrove nel decreto (es. contributo di autonoma sistemazione, art. 2 ordinanza 616) e i trasporti non sono mai compresi.

Non è chiara la differenza tra il preventivo di spesa da consegnare entro il 30/01 e il preventivo di spesa da consegnare entro il 31/10.

Occorre distinguere la stima dal preventivo. La stima è dichiarata dal soggetto che propone domanda di contributo ed è individuata compilando la sezione 8 del modulo. La stima è vincolante e non potrà più essere modificata una volta inviata e protocollata la domanda. La stima va quindi effettuata entro il 30/01. Per il contributo di cui alle lettere C) ed E) è necessario presentare entro il 31/10 scontrini parlanti e fatture quietanziate che attestino l’avvenuta spesa. Solo per i danni strutturali non eliminabili in via immediata entro il 31/10, rientranti nella lett. E), sarà sufficiente presentare un preventivo e una perizia asseverata entro tale data. L’erogazione del contributo avverrà comunque solo previa presentazione delle fatture quietanziate e degli scontrini parlanti attestanti l’avvenuto ripristino dei beni danneggiati.

Posso chiedere il contributo per il riacquisto di elettrodomestici o arredi essenziali al reingresso in abitazione in relazione ad un appartamento di mia proprietà locato ad un terzo che vi ha stabilito la residenza?

Sì. Il contributo può essere chiesto alternativamente dal conduttore in lettera c) (se l’elettrodomestico è di proprietà del locatore, dovrà essere allegata l’autorizzazione del proprietario) o dal proprietario in lettera e). In entrambi i casi dovrà essere allegata copia del contratto di locazione nel quale vi sia menzione del fatto che l’immobile è locato ammobiliato.

In caso di danni strutturali a un bene vincolato, per la cui riparazione è necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza, è possibile presentare domanda di contributo?

Sì, ai sensi della lett. E), fermo restando che gli interventi dovranno essere eseguiti secondo la procedura prevista per la tipologia dei beni interessati dai danni.

Le spese sostenute per la pulizia dell’immobile a seguito dell’evento sono oggetto di contributo?

Sì, purché non realizzate in economia. È necessario produrre la documentazione attestante la spesa sostenuta.

Può essere riconosciuto il contributo per una seconda cucina collocata in un magazzino al piano terra di un edificio in cui ai piani superiori è ubicata l’abitazione?

No, il contributo di cui all’art. 25 comma 2 lettera c) è funzionale all’immediato rientro nell’abitazione che, nel caso di specie, non è stata attinta dall’evento di marea eccezionale. La richiesta di contributo potrà essere eventualmente presentata ai sensi dell’art. 25 comma 2 lettera e) del d.lgs. n. 1/2018.

Il soggetto non titolare di conto corrente può indicare nella richiesta di contributo il codice IBAN di un soggetto delegato?

Sì. In tal caso è necessario allegare alla domanda la delega alla riscossione sottoscritta dal soggetto che compila il modulo e accompagnata da una copia del documento di identità del delegato.

Quando saranno liquidati i contributi?

Sottolineando sempre il fatto che potranno essere liquidate solo le domande che siano complete di rendicontazione delle spese sostenute (oppure potranno esserlo solo per la parte rendicontata), il contributo potrà essere erogato quando e nella misura in cui saranno messi a disposizione del Commissario Delegato, da parte della Protezione Civile, i fondi necessari.

E’ possibile attendere la corresponsione del contributo prima di acquistare i beni danneggiati?

No. Sarà necessario allegare scontrini parlanti e fatture quietanziate prima della liquidazione del contributo.

Quale documentazione è idonea a comprovare le spese sostenute?

La documentazione a supporto della domanda di contributo deve identificare in modo inequivocabile il soggetto che ha effettuato l’acquisto mediante indicazione del suo codice fiscale. Possono quindi essere prodotte fatture, ricevute fiscali e scontrini c.d. “parlanti” contenenti l’indicazione del codice fiscale.

Può essere presentata quale pezza giustificativa una fattura recante il codice fiscale di soggetto diverso dal richiedente il contributo ma comproprietario dell’immobile?

Sì, purché il nominativo del comproprietario sia stato indicato nel modulo di richiesta del contributo nell’apposita sezione.

Le fatture a corredo della domanda debbono riportare il luogo e la causa in cui e per cui i lavori sono stati eseguiti?

Preferibilmente Si. E’ opportuno richiedere l’indicazione in fattura del civico presso cui è stato eseguito l’intervento e la causa che ha dato luogo all’esecuzione dei lavori.

Se gli scontrini non riportano il codice fiscale possono comunque essere prodotti a corredo della domanda?

Sì. Tali scontrini vanno comunque annullati apponendo manualmente il codice fiscale e la firma del richiedente il contributo, purché si tratti di scontrini emessi prima della pubblicazione dei criteri per il riconoscimento dei contributi allegati all’Ordinanza n. 2 del Commissario delegato (cioè prima del 29/11/2019).

Il contributo può concorrere con eventuali detrazioni fiscali?

NO. Il contributo è riconosciuto esclusivamente per la parte non coperta da detrazioni.

Posso inoltrare domanda di contributo anche se sono in possesso di una polizza assicurativa a copertura della stessa tipologia di danni?

Sì, i cittadini che intendono effettuare richiesta di rimborso ad una compagnia assicuratrice devono allegare alla documentazione prodotta al Commissario o una copia di tale richiesta oppure una dichiarazione attestante la volontà di effettuarla. 
L'erogazione di qualsiasi contributo eventualmente riconosciuto dal Commissario per la stessa tipologia di danni per cui è stato richiesto il rimborso alla Compagnia Assicuratrice sarà subordinata alla presentazione da parte del richiedente il contributo di una attestazione della compagnia assicuratrice contenente il diniego ad effettuare qualsiasi rimborso. 
Nel caso che il rimborso riconosciuto dalla compagnia assicuratrice sia inferiore al contributo ritenuto congruo da parte dell'Amministrazione comunale la differenza erogata sarà calcolata sulla base dei criteri previsti ovvero sulla parte residua del danno non rimborsato dall'Assicurazione. 
In ogni caso gli elenchi di coloro i quali hanno ricevuto contributi da parte del Commissario saranno forniti anche alle compagnie assicuratrici affinché segnalino la presenza di  liquidazioni di danni effettuate o in itinere da parte sia del Commissario che delle stesse Compagnie.

Come va compilata la domanda nella sezione riferita all'assicurazione?

Va inserita nella sezione dedicata ai danni (Sezione 8) l’importo della spesa sostenuta per il ripristino del bene al lordo dell’indennizzo assicurativo (quindi la spesa complessiva per il ripristino del bene senza considerare quanto erogato dalla compagnia).

Nella parte dedicata all’assicurazione (Sezione 9) va compilato il modulo inserendo l’importo erogato dalla compagnia a titolo di indennizzo (se la compagnia di assicurazione ha già rimborsato). Se l’importo non è stato ancora erogato dalla compagnia di assicurazione va inserita la voce “in corso di quantificazione”.

Le aree e i fondi esterni possono essere oggetto di contributo?

Non rientrano tra i danni oggetto di contributo di cui alle lettere c) ed e) i danni ad aree e fondi esterne ai fabbricati che non sono direttamente funzionali all’accesso al fabbricato (Sezione 7, lettera B) modulo privati.