FAQ integrazioni lettera e)

  1. Chi può accedere alla piattaforma informatica per le integrazioni?
  2. Fino a quando sarà possibile inserire le documentazioni di spesa?
  3. Posso presentare una nuova domanda?
  4. Come si accede alla piattaforma informatica per le integrazioni?
  5. Se ho bisogno di informazioni a che numero posso rivolgermi?
  6. Non trovo più il mio “ID pratica”: cosa devo fare?
  7. Può accedere una persona diversa dal richiedente?
  8. Chi può integrare la domanda in caso di decesso del richiedente (solo per modulo privati)?
  9. Che documenti devo inserire nella piattaforma?
  10. Di che formato devono essere i file da allegare?
  11. L’intestatario della fattura può non coincidere con il richiedente?
  12. Posso caricare la stessa fattura più volte?
  13. La fattura caricata deve essere già pagata?
  14. Quali documenti devo allegare a comprova del pagamento della/e fattura/e?
  15. Posso caricare una nuova perizia asseverata?
  16. Vengono rimborsate tutte le spese sostenute?
  17. Vengono rimborsate le spese sostenute per i professionisti che hanno redatto le perizie asseverate?
  18. Come è stato calcolato l’importo del contributo che mi è già stato rimborsato?
  19. Entro quando posso fare gli interventi?
  20. Posso modificare l’IBAN che avevo inserito nella domanda originaria?
  21. Posso modificare gli indirizzi e-mail e PEC che avevo inserito nella domanda originaria?
  22. È possibile salvare una bozza dell’integrazione?
  23. Dopo l’invio dell’integrazione, è possibile modificarla?
  24. Posso integrare una seconda volta – e se sì, in che modo – un'integrazione già inviata?
  25. Il contributo può concorrere con eventuali detrazioni fiscali?
  26. Perché devo procedere con l'inserimento delle integrazioni relative alle spese sostenute?
  27. Se è stata trasferita la proprietà dell’immobile dopo la presentazione della domanda, ma sono già stati precedentemente eseguiti i lavori di ripristino, viene riconosciuto il contributo (modulo privati)?
  28. Se è stata trasferita la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso e dopo la presentazione della domanda di contributo, ma sono già stati eseguiti in precedenza i lavori di ripristino, il contributo è riconosciuto (modulo imprese)?
  29. Se l'impresa ha cessato l'attività dopo l'evento calamitoso e dopo la presentazione della domanda di contributo, ma sono già stati precedentemente eseguiti i lavori di ripristino, viene riconosciuto il contributo (modulo imprese)?
  30. È possibile chiedere all'Amministrazione Comunale di assumere il ruolo di garante in un mutuo di importo pari a quanto richiesto ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 1/2018 al fine di svolgere i lavori di ripristino?
  31. È possibile chiedere all'Amministrazione Comunale di pagare direttamente ai fornitori le fatture comprovanti i ripristini effettuati?

Chi può accedere alla piattaforma informatica per le integrazioni?

Può accedere solo chi ha già presentato la domanda, corredata di perizia asseverata, entro e non oltre i termini previsti dall’Ordinanza del Commissario Delegato n. 16/2020 ed ha successivamente utilizzato il portale per le integrazioni inserendo i dati richiesti che dovranno ora essere completati, attraverso l’invio della documentazione di spesa mancante, inderogabilmente entro il 30/06/2026.

Fino a quando sarà possibile inserire le documentazioni di spesa?

Il modello online per il completamento delle domande già integrate, relativo al solo inserimento della documentazione di spesa mancante, sarà attivo solo fino al 30/06/2026. Qualora non si provveda entro i termini, ovvero la documentazione presentata non sia ritenuta pertinente o utile al fine della definizione della domanda, sarà emesso il provvedimento di revoca del contributo ai sensi dell’art. 75 d.p.r. n. 445/2000.

Posso presentare una nuova domanda?

No, così come previsto dall’O.C.D.P.C. n. 932/2022 in questa fase sono possibili solamente integrazioni documentali a supporto della domanda già presentata entro i termini previsti.

Come si accede alla piattaforma informatica per le integrazioni?

Non è necessario avere le vecchie credenziali di accesso comunicate in fase di presentazione della domanda.

Chi ha già presentato ed integrato la domanda può accedere con Spid, CIE o CNS. Una volta effettuato l’accesso verranno richiesti “ID pratica” e “Codice Fiscale” dell’intestatario della domanda.

Nel caso in cui l’accesso al sistema per la presentazione della documentazione avvenga a cura di persona delegata, e quindi diversa dall’intestatario della domanda, dovrà necessariamente essere allegata specifica delega all’inserimento delle integrazioni sottoscritta e accompagnata da un documento di identità in corso di validità.

Se ho bisogno di informazioni a che numero posso rivolgermi?

Al numero unico 041041, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00.

Non trovo più il mio “ID pratica”: cosa devo fare?

Mandare una mail a backoffice@commissariodelegato.venezia.it con oggetto: “Richiesta ID pratica” allegando la copia del documento d’identità del richiedente ed un numero di ricontatto telefonico.

Può accedere una persona diversa dal richiedente?

Sì, dovrà essere in possesso di “ID pratica” e “Codice Fiscale” dell’intestatario della domanda e dovrà necessariamente allegare specifica delega all’inserimento delle integrazioni sottoscritta e accompagnata da un documento di identità in corso di validità.

Chi può integrare la domanda in caso di decesso del richiedente (solo per modulo privati)?

La domanda può essere integrata da uno o più successore/erede che dovrà inserire, al posto della delega alla compilazione, la dichiarazione di successione accompagnata dal documento di identità in corso di validità del successore e delega degli altri eventuali eredi.

Che documenti devo inserire nella piattaforma?

Vanno inseriti tutti i dati relativi agli interventi che sono stati eseguiti dopo l’erogazione del contributo, già indicati nella perizia allegata alla domanda originaria, con i relativi valori e le corrispondenti fatture quietanzate e/o le relative attestazioni di avvenuto pagamento. Si ricorda che l’importo già erogato è stato stabilito calcolando le specifiche percentuali di erogazione previste dall’O.C.D.P.C. n. 932/2022 sulla base dei costi dichiarati nella perizia già presentata e che pertanto la documentazione di spesa dovrà essere uguale o maggiore all’importo indicato nella perizia stessa. Qualora non si provveda entro i termini, ovvero la documentazione presentata non sia ritenuta pertinente o utile al fine della definizione della domanda, sarà emesso il provvedimento di revoca del contributo ai sensi dell’art. 75 d.p.r. n. 445/2000.

Di che formato devono essere i file da allegare?

È possibile allegare documenti nei formati pdf, jpg o png della dimensione massima di 3 MB.

L’intestatario della fattura può non coincidere con il richiedente?

No, deve essere lo stesso. Sono fatti salvi i casi (solo per modulo privati) in cui la fattura sia intestata ad un comproprietario o la fattura sia intestata al successore/erede in caso di decesso del richiedente.

Posso caricare la stessa fattura più volte?

Sì, se la fattura riporta un elenco dettagliato dei diversi lavori eseguiti dovrà essere caricata per ogni singolo ambito di intervento, riportandone gli estremi ed il relativo importo.

La fattura caricata deve essere già pagata?

Sì, tutte le fatture caricate devono essere quietanzate.

Quali documenti devo allegare a comprova del pagamento della/e fattura/e?

Si deve allegare uno dei seguenti documenti: quietanza liberatoria del fornitore; fattura con timbro del fornitore con dicitura “Pagato”; distinta di avvenuto bonifico; copia dell’estratto conto con evidenza del pagamento. In ogni caso deve risultare con certezza la corrispondenza tra pagamento e fornitore.

Posso caricare una nuova perizia asseverata?

No, come previsto dall’Ordinanza del Commissario n. 16/2020, la scadenza per l’inserimento a portale delle perizie asseverate era il 29/01/2021.

Vengono rimborsate tutte le spese sostenute?

No, vengono rimborsate le spese relative ai beni ammissibili e nei limiti delle percentuali indicati nell’O.C.D.P.C. n. 932/2022. ELENCO BENI E PERCENTUALI

Vengono rimborsate le spese sostenute per i professionisti che hanno redatto le perizie asseverate?

No, come espressamente indicato nell’O.C.D.P.C. n. 932/2022.

Come è stato calcolato l’importo del contributo che mi è già stato rimborsato?

Se è stata presentata una fattura quietanzata il contributo è stato riconosciuto nei limiti percentuali e massimali sulla base del minor valore dichiarato (tra perizia asseverata già allegata e fattura quietanzata).

Se non era ancora stata sostenuta la spesa il contributo è stato riconosciuto nei limiti percentuali e massimali sulla base del minor valore dichiarato (tra modulo a suo tempo compilato e perizia asseverata già allegata). Se, a seguito di verifica della spesa effettivamente sostenuta, il contributo erogato risulterà superiore, il richiedente sarà tenuto a rimborsare all’Amministrazione la differenza, oltre gli interessi legali.

Entro quando posso fare gli interventi?

Il termine per l’esecuzione degli interventi già oggetto di contributo e per la presentazione della relativa documentazione della spesa sostenuta è fissato inderogabilmente al 30/06/2026.

Posso modificare l’IBAN che avevo inserito nella domanda originaria?

No, qualora fosse necessaria tale variazione è possibile mandare una mail a backoffice@commissariodelegato.venezia.it con oggetto: “Richiesta modifica IBAN” indicando “ID pratica” e allegando la copia del documento d’identità del richiedente ed un numero di ricontatto telefonico.

Posso modificare gli indirizzi e-mail e PEC che avevo inserito nella domanda originaria?

No, qualora fosse necessaria tale variazione è possibile mandare una mail a backoffice@commissariodelegato.venezia.it con oggetto: “Richiesta modifica contatti” indicando “ID pratica” e allegando la copia del documento d’identità del richiedente ed un numero di ricontatto telefonico.

È possibile salvare una bozza dell’integrazione?

Sì, è possibile salvare i dati inseriti, anche più volte, ed inviare la domanda in un secondo momento, entro e non oltre il 30/06/2026, assicurandosi prima dell’invio di aver inserito tutto correttamente.

Dopo l’invio dell’integrazione, è possibile modificarla?

No, dopo l’invio non è più possibile apportare modifiche a quanto inserito, motivo per cui va posta particolare attenzione alla fase finale.

Posso integrare una seconda volta – e se sì, in che modo – un'integrazione già inviata?

No, dopo l’invio non è più possibile apportare ulteriori integrazioni, motivo per cui va posta particolare attenzione alla fase finale. Nel caso in cui durante la fase istruttoria fossero necessarie ulteriori integrazioni documentali verrà contattato, telefonicamente o tramite e-mail, dall’Amministrazione che le fornirà le istruzioni necessarie.

Il contributo può concorrere con eventuali detrazioni fiscali?

No, il contributo è riconosciuto esclusivamente per la parte non coperta da detrazioni. Vanno pertanto allegati fatture e quietanze "parlanti" attestanti la tipologia di detrazione nonché, unitamente al file della "Conferma di avvenuto pagamento", una dichiarazione dell'utente che indichi l'importo portato in detrazione.

Perché devo procedere con l'inserimento delle integrazioni relative alle spese sostenute?

Perché, come previsto dall'O.C.D.P.C. n. 932/2022, qualora non si provveda entro i termini, ovvero la documentazione presentata non sia ritenuta pertinente o utile al fine della definizione della domanda, sarà emesso il provvedimento di revoca del contributo ai sensi dell’art. 75 d.p.r. n. 445/2000.

Se è stata trasferita la proprietà dell’immobile dopo la presentazione della domanda, ma sono già stati precedentemente eseguiti i lavori di ripristino, viene riconosciuto il contributo (modulo privati)?

No, in quanto l’art. 13 dell’Allegato B dell’O.C.D.P.C. n. 932/2022, in linea generale, prevede che “il proprietario che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell’abitazione decade dal contributo [...]”.

Se è stata trasferita la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso e dopo la presentazione della domanda di contributo, ma sono già stati eseguiti in precedenza i lavori di ripristino, il contributo è riconosciuto (modulo imprese)?

No, ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato C dell'O.C.D.P.C. n. 932/2022, "l'impresa che ha [...] trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato".

Se l'impresa ha cessato l'attività dopo l'evento calamitoso e dopo la presentazione della domanda di contributo, ma sono già stati precedentemente eseguiti i lavori di ripristino, viene riconosciuto il contributo (modulo imprese)?

No, ai sensi dell'art.11 dell'Allegato C dell'O.C.D.P.C. n. 932/2022, "l'impresa che ha cessato l'attività [...] dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato".

È possibile chiedere all'Amministrazione Comunale di assumere il ruolo di garante in un mutuo di importo pari a quanto richiesto ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 1/2018 al fine di svolgere i lavori di ripristino?

No, in quanto con riferimento al rilascio di garanzie fideiussorie da parte del Comune, vige un generale divieto di ricorso all’indebitamento.

È possibile chiedere all'Amministrazione Comunale di pagare direttamente ai fornitori le fatture comprovanti i ripristini effettuati?

No, in quanto per i contributi di cui all'art. 25, comma 2, lett. e), non è stata prevista la possibilità di avvalersi della delegazione di pagamento.