FAQ integrazioni lettera e)

  1. Chi può accedere alla nuova piattaforma informatica per le integrazioni?
  2. Fino a quando sarà possibile inserire le integrazioni?
  3. Posso presentare una nuova domanda?
  4. Come si accede alla nuova piattaforma informatica per le integrazioni?
  5. Se ho bisogno di informazioni a che numero posso rivolgermi?
  6. Non trovo più il mio “ID pratica”: cosa devo fare?
  7. Può accedere una persona diversa dal richiedente?
  8. Chi può integrare la domanda in caso di decesso del richiedente (solo per modulo privati)?
  9. Che documenti devo inserire nella nuova piattaforma?
  10. Di che formato devono essere i file da allegare?
  11. L’intestatario della fattura può non coincidere con il richiedente?
  12. Posso caricare la stessa fattura più volte?
  13. La fattura caricata deve essere già pagata?
  14. Quali documenti devo allegare a comprova del pagamento della/e fattura/e?
  15. Posso caricare una nuova perizia asseverata?
  16. Se la perizia asseverata caricata a suo tempo riporta un valore di spesa complessivo per tutti i lavori, come posso dimostrare il valore dei singoli lavori eseguiti suddivisi per tipologia?
  17. Vengono rimborsate tutte le spese sostenute?
  18. Vengono rimborsate le spese sostenute per i professionisti che hanno redatto le perizie asseverate?
  19. Se non ho ancora effettuato i ripristini devo inserire comunque i dati nella nuova piattaforma informatica per le integrazioni?
  20. Vengono rimborsati i lavori eseguiti ma non ancora fatturati e/o pagati?
  21. Se l'importo indicato nella perizia asseverata è superiore rispetto a quello indicato in fattura, che importo mi verrà rimborsato?
  22. Entro quando posso fare gli interventi?
  23. Qual è la scadenza per la rendicontazione dei lavori eseguiti successivamente alla data di chiusura della piattaforma per le integrazioni?
  24. Posso modificare l’IBAN che avevo inserito nella domanda originaria?
  25. Posso modificare gli indirizzi e-mail e PEC che avevo inserito nella domanda originaria?
  26. È possibile salvare una bozza dell’integrazione?
  27. Dopo l’invio dell’integrazione, è possibile modificarla?
  28. Posso integrare una seconda volta – e se sì, in che modo – un'integrazione già inviata?
  29. Il contributo può concorrere con eventuali detrazioni fiscali?
  30. Come va compilata la sezione riferita agli indennizzi assicurativi?
  31. Come va compilata la sezione riferita ai premi assicurativi pagati?
  32. Perché devo procedere con la nuova procedura per le integrazioni?
  33. Se è stata trasferita la proprietà dell’immobile dopo la presentazione della domanda, ma sono già stati precedentemente eseguiti i lavori di ripristino, viene riconosciuto il contributo (modulo privati)?
  34. Se è stata trasferita la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso e dopo la presentazione della domanda di contributo, ma sono già stati eseguiti in precedenza i lavori di ripristino, il contributo è riconosciuto (modulo imprese)?
  35. Se l'impresa ha cessato l'attività dopo l'evento calamitoso e dopo la presentazione della domanda di contributo, ma sono già stati precedentemente eseguiti i lavori di ripristino, viene riconosciuto il contributo (modulo imprese)?
  36. È possibile chiedere all'Amministrazione Comunale di assumere il ruolo di garante in un mutuo di importo pari a quanto richiesto ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 1/2018 al fine di svolgere i lavori di ripristino?
  37. È possibile chiedere all'Amministrazione Comunale di pagare direttamente ai fornitori le fatture comprovanti i ripristini effettuati?

Chi può accedere alla nuova piattaforma informatica per le integrazioni?

Può accedere al modulo online solo chi ha già presentato la domanda entro e non oltre i termini previsti dall’Ordinanza del Commissario Delegato n. 16/2020 e allegato la perizia asseverata accedendo all’interno della nuova piattaforma informatica per le integrazioni e inserendo i dati richiesti entro il 29/02/2024.

Fino a quando sarà possibile inserire le integrazioni?

Il modello online per l’inserimento delle integrazioni alle domande già presentate sarà attivo fino al 29/02/2024.

Posso presentare una nuova domanda?

No, così come previsto dall’O.C.D.P.C. n. 932/2022 in questa fase sono possibili solamente integrazioni documentali a supporto della domanda già presentata entro i termini previsti dall’Ordinanza del Commissario Delegato n. 16/2020.

Come si accede alla nuova piattaforma informatica per le integrazioni?

Chi ha presentato la domanda può accedere con Spid, CIE o CNS. Una volta effettuato l’accesso vanno inseriti “ID pratica” e “Codice Fiscale” del richiedente.
Non è necessario avere le vecchie credenziali di accesso comunicate in fase di presentazione della domanda.

Se ho bisogno di informazioni a che numero posso rivolgermi?

Al numero unico 041041, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00.

Non trovo più il mio “ID pratica”: cosa devo fare?

Mandare una mail a backoffice@commissariodelegato.venezia.it con oggetto: “Richiesta ID pratica” allegando la copia del documento d’identità del richiedente ed un numero di ricontatto telefonico.

Può accedere una persona diversa dal richiedente?

Sì, dovrà essere in possesso di “ID pratica” e “Codice Fiscale” del richiedente e dovrà allegare delega all’inserimento delle integrazioni sottoscritta e accompagnata da un documento di identità in corso di validità.

Chi può integrare la domanda in caso di decesso del richiedente (solo per modulo privati)?

La domanda può essere integrata da uno o più successore/erede che dovrà inserire, al posto della delega alla compilazione, la dichiarazione di successione accompagnata dal documento di identità in corso di validità del successore e delega degli altri eventuali eredi. Il contributo sarà riconosciuto al successore/erede nei limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario deceduto.

Che documenti devo inserire nella nuova piattaforma?

Vanno inseriti tutti i dati relativi agli interventi già indicati nella perizia allegata alla domanda originaria ed i relativi valori, sia per ripristini già effettuati sia per quelli ancora da effettuare. Nel caso di ripristini già effettuati vanno allegate le corrispondenti fatture quietanzate e/o le relative attestazioni di avvenuto pagamento

Di che formato devono essere i file da allegare?

È possibile allegare documenti nei formati pdf, jpg o png della dimensione massima di 3 MB.

L’intestatario della fattura può non coincidere con il richiedente?

No, deve essere lo stesso. Sono fatti salvi i casi (solo per modulo privati) in cui la fattura sia intestata ad un comproprietario o la fattura sia intestata al successore/erede in caso di decesso del richiedente.
 

Posso caricare la stessa fattura più volte?

Sì, se la fattura riporta un elenco dettagliato dei diversi lavori eseguiti dovrà essere caricata per ogni singolo ambito di intervento, riportandone gli estremi ed il relativo importo.
 

La fattura caricata deve essere già pagata?

Sì, tutte le fatture caricate devono essere quietanzate.
 

Quali documenti devo allegare a comprova del pagamento della/e fattura/e?

Si deve allegare uno dei seguenti documenti: quietanza liberatoria del fornitore; fattura con timbro del fornitore con dicitura “Pagato”; distinta di avvenuto bonifico; copia dell’estratto conto con evidenza del pagamento. In ogni caso deve risultare con certezza la corrispondenza tra pagamento e fornitore.

Posso caricare una nuova perizia asseverata?

No, come previsto dall’Ordinanza del Commissario n. 16/2020, la scadenza per l’inserimento a portale delle perizie asseverate era il 29/01/2021.

Se la perizia asseverata caricata a suo tempo riporta un valore di spesa complessivo per tutti i lavori, come posso dimostrare il valore dei singoli lavori eseguiti suddivisi per tipologia?

L'inserimento dei dati dei singoli interventi e dei relativi valori hanno proprio lo scopo di fornire i dettagli necessari all’istruttoria finale e dovranno essere coerenti con il valore complessivo indicato a suo tempo nella perizia asseverata allegata alla domanda.

Vengono rimborsate tutte le spese sostenute?

No, vengono rimborsate le spese relative ai beni ammissibili e nei limiti delle percentuali indicati nell’O.C.D.P.C. n. 932/2022. ELENCO BENI E PERCENTUALI

Vengono rimborsate le spese sostenute per i professionisti che hanno redatto le perizie asseverate?

No, come espressamente indicato nell’O.C.D.P.C. n. 932/2022.

Se non ho ancora effettuato i ripristini devo inserire comunque i dati nella nuova piattaforma informatica per le integrazioni?

Sì, entro il 29/02/2024 e, comunque con riferimento alle domande presentate entro i termini previsti dall’Ordinanza del Commissario Delegato n. 16/2020, complete di perizia asseverata.

Vengono rimborsati i lavori eseguiti ma non ancora fatturati e/o pagati?

Sì, verranno rimborsati, nei limiti percentuali e massimali, sulla base del minor valore dichiarato (tra modulo a suo tempo compilato e perizia asseverata già allegata).
Si evidenzia che la documentazione comprovante l’esecuzione degli interventi e la relativa spesa sostenuta e quietanzata dovrà essere comunque conservata e trasmessa nelle modalità e nei termini che verranno successivamente indicati dall’Amministrazione.

Se l'importo indicato nella perizia asseverata è superiore rispetto a quello indicato in fattura, che importo mi verrà rimborsato?

Se si è già in possesso di fattura quietanzata il contributo sarà riconosciuto nei limiti percentuali e massimali sulla base del minor valore dichiarato (tra perizia asseverata già allegata e fattura quietanzata).
Se non è ancora stata sostenuta la spesa il contributo sarà riconosciuto nei limiti percentuali e massimali sulla base del minor valore dichiarato (tra modulo a suo tempo compilato e perizia asseverata già allegata). Se, a seguito di verifica della spesa effettivamente sostenuta, il contributo erogato risulterà superiore, il richiedente sarà tenuto a rimborsare all’Amministrazione la differenza, oltre gli interessi legali.

Entro quando posso fare gli interventi?

Il termine per l’esecuzione degli interventi oggetto di contributo è fissato al 30/06/2026.

Qual è la scadenza per la rendicontazione dei lavori eseguiti successivamente alla data di chiusura della piattaforma per le integrazioni?

Nel caso in cui alcuni interventi di ripristino non fossero ancora eseguiti (totalmente o parzialmente) alla data dell’invio del modulo integrativo, che deve essere presentato entro il 29/02/2024, dovranno essere trasmessi successivamente nelle modalità e nei termini che verranno indicati dall’Amministrazione. In ogni caso tali interventi dovranno concludersi entro il 30/06/2026.

Posso modificare l’IBAN che avevo inserito nella domanda originaria?

Sì, all’interno della nuova piattaforma informatica sarà possibile confermare o modificare i riferimenti destinati al pagamento del contributo.

Posso modificare gli indirizzi e-mail e PEC che avevo inserito nella domanda originaria?

Sì, all’interno della nuova piattaforma informatica sarà possibile confermare o modificare i riferimenti dei contatti utili alla struttura per eventuali comunicazioni.

È possibile salvare una bozza dell’integrazione?

Sì, è possibile salvare i dati inseriti, anche più volte, ed inviare la domanda in un secondo momento, entro il 29/02/2024, assicurandosi di aver inserito tutto correttamente.

Dopo l’invio dell’integrazione, è possibile modificarla?

No, dopo l’invio non è più possibile apportare modifiche a quanto inserito, motivo per cui va posta particolare attenzione alla fase finale.

Posso integrare una seconda volta – e se sì, in che modo – un'integrazione già inviata?

No, dopo l’invio non è più possibile apportare ulteriori integrazioni, motivo per cui va posta particolare attenzione alla fase finale. Nel caso in cui durante la fase istruttoria fossero necessarie ulteriori integrazioni documentali verrà contattato, telefonicamente o tramite e-mail, dall’Amministrazione che le fornirà le istruzioni necessarie.

Il contributo può concorrere con eventuali detrazioni fiscali?

No, il contributo è riconosciuto esclusivamente per la parte non coperta da detrazioni. Vanno pertanto allegati fatture e quietanze "parlanti" attestanti la tipologia di detrazione nonché, unitamente al file della "Conferma di avvenuto pagamento", una dichiarazione dell'utente che indichi l'importo portato in detrazione.

Come va compilata la sezione riferita agli indennizzi assicurativi?

Nella parte dedicata agli indennizzi assicurativi va inserito l’importo erogato dalla compagnia a titolo di indennizzo (se la compagnia di assicurazione ha già rimborsato) o da un altro Ente. Se l’importo non è stato ancora erogato va inserito il relativo valore alla voce “Importo da percepire”. È necessario allegare copia della documentazione attestante l’indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all’indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l’importo e il titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico. In alternativa dovrà essere allegata una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

Come va compilata la sezione riferita ai premi assicurativi pagati?

Nella parte dedicata ai premi assicurativi pagati va inserito il totale degli importi versati, relativi a polizze per calamità naturali, nel quinquennio antecedente la data dell’evento calamitoso il cui pagamento dovrà essere debitamente documentato allegando le relative quietanze.

Perché devo procedere con la nuova procedura per le integrazioni?

L'O.C.D.P.C. n. 932/2022 ha stabilito le disposizioni operative per l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi anche in relazione agli eccezionali eventi meteorologici del giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia. Al fine di rispettare tempestivamente le recenti indicazioni della Protezione Civile, il Comune di Venezia ha predisposto la nuova piattaforma informatica che permette a coloro che hanno presentato domanda di contributo ai sensi dell'art. 25 c. 2 lett. e) D. Lgs. n. 1/2018 di inserire in autonomia gli importi asseverati dal perito e, qualora i lavori siano già stati eseguiti, le relative fatture. Questa attività permetterà di calcolare il corretto contributo da erogare applicando le percentuali previste dalla surrichiamata Ordinanza e riportate sinteticamente nell'allegato alle FAQ.

Se è stata trasferita la proprietà dell’immobile dopo la presentazione della domanda, ma sono già stati precedentemente eseguiti i lavori di ripristino, viene riconosciuto il contributo (modulo privati)?

No, in quanto l’art. 13 dell’Allegato B dell’O.C.D.P.C. n. 932/2022, in linea generale, prevede che “il proprietario che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell’abitazione decade dal contributo [...]”.

Se è stata trasferita la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso e dopo la presentazione della domanda di contributo, ma sono già stati eseguiti in precedenza i lavori di ripristino, il contributo è riconosciuto (modulo imprese)?

No, ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato C dell'O.C.D.P.C. n. 932/2022, "l'impresa che ha [...] trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato".

Se l'impresa ha cessato l'attività dopo l'evento calamitoso e dopo la presentazione della domanda di contributo, ma sono già stati precedentemente eseguiti i lavori di ripristino, viene riconosciuto il contributo (modulo imprese)?

No, ai sensi dell'art.11 dell'Allegato C dell'O.C.D.P.C. n. 932/2022, "l'impresa che ha cessato l'attività [...] dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato".

È possibile chiedere all'Amministrazione Comunale di assumere il ruolo di garante in un mutuo di importo pari a quanto richiesto ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 1/2018 al fine di svolgere i lavori di ripristino?

No, in quanto con riferimento al rilascio di garanzie fideiussorie da parte del Comune, vige un generale divieto di ricorso all’indebitamento.

È possibile chiedere all'Amministrazione Comunale di pagare direttamente ai fornitori le fatture comprovanti i ripristini effettuati?

No, in quanto per i contributi di cui all'art. 25, comma 2, lett. e), non è stata prevista la possibilità di avvalersi della delegazione di pagamento.