FAQ imprese

  1. Chi può presentare la domanda?
  2. Se i locali dell'immobile danneggiato sono intestati a più proprietari cosa devo fare in qualità di impresa conduttrice dell’immobile?
  3. Chi deve chiedere il contributo per danni subiti dalle parti comuni nei condomini?
  4. E’ preferibile che per lo stesso immobile vi sia un’unica domanda?
  5. In caso di delega, il documento deve essere firmato in originale o è sufficiente una scansione?
  6. Può un soggetto impossibilitato a presentare la domanda di contributo personalmente delegare un terzo?
  7. Due soggetti giuridici diversi svolgono la propria attività nel medesimo civico: uno è proprietario delle merci e l’altro dei macchinari. Possono presentare una domanda di contributo ciascuno?
  8. Può richiedere il contributo un’azienda con sede al di fuori del Comune di Venezia, i cui beni strumentali all’esercizio dell’attività, collocati presso un immobile di Venezia o delle isole della laguna, sono stati danneggiati dall’acqua alta eccezionale?
  9. Sono titolare di attività di locazione Turistica ai sensi dell’art. 27 bis della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 . Come posso richiedere il contributo per i danni subiti?
  10. Le agenzie di gestione di beni immobili sono legittimate a presentare domanda di rimborso?
  11. Il contributo può essere richiesto da un soggetto che aveva la disponibilità di un bene in leasing danneggiato dall'evento di marea eccezionale o da un soggetto che avendo la disponibilità del bene distrutto, intende riacquisirlo in leasing?
  12. Come posso richiedere il contributo per i danni subiti?
  13. Servono credenziali o abilitazioni particolari per la presentazione della domanda?
  14. Se ho bisogno di informazioni a che numero posso rivolgermi?
  15. Se ho bisogno di aiuto nella compilazione a chi mi posso rivolgere? E’ necessario prendere appuntamento?
  16. Gli sportelli possono ricevere domande relative anche ad altri ambiti territoriali della Città (ad esempio si può presentare allo sportello di Burano una domanda di contributo per danni verificatisi a Pellestrina)?
  17. In che periodo può essere presentata la domanda?
  18. Quali documenti devo procurarmi prima di compilare la domanda?
  19. All’atto della presentazione della domanda di contributo è necessario fornire anche la documentazione attestante il numero di c.f. e partita iva?
  20. E' obbligatorio avere la disponibilità di un indirizzo e-mail?
  21. Il soggetto non titolare di conto corrente può indicare nella richiesta di contributo il codice IBAN di un soggetto?
  22. Come è possibile applicare la marca da bollo visto che la domanda deve essere presentata on line?
  23. In quale percentuale il contributo coprirà i danni subiti?
  24. Per fare la perizia dei danni a chi mi devo rivolgere?
  25. Se sono già in possesso di fatture, scontrini o altre pezze giustificative delle spese sostenute posso allegarle alla domanda?
  26. Se non sono in possesso di tutte le pezze giustificative delle spese indicate nella domanda, posso produrle successivamente?
  27. Alla domanda posso allegare foto dei danni subiti e/o dei beni mobili non registrati distrutti?
  28. Se non riesco ad effettuare determinati interventi oppure non riesco ad acquisire determinate forniture di attrezzature entro i termini di scadenza indicati cosa posso fare?
  29. La firma deve essere apposta su ogni documento da parte dell’utente?
  30. Quali sono i beni per i quali potrò richiedere il contributo?
  31. Possono essere oggetto di contributo le paratie a protezione dall’acqua alta?
  32. Se ho subito danni in più beni immobili di cui ho la disponibilità devo compilare più moduli?
  33. Posso chiedere il contributo per la riparazione di un bene mobile registrato (es. auto, barca, ciclomotore)?
  34. Posso chiedere il rimborso per le spese di svuotamento dell’immobile effettuato da una ditta privata?
  35. Le spese sostenute per la pulizia dell’immobile a seguito dell’evento sono oggetto di contributo?
  36. Posso effettuare i lavori di riparazione nell'attesa di ricevere il contributo?
  37. Posso chiedere i danni subiti alle pertinenze dell’attività?
  38. Il costo sostenuto per la perizia asseverata necessaria ai fini della richiesta di contributo ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. E) del d. lgs. 1/2018 può essere indicato nella richiesta di contributo?
  39. Nel caso di più elettrodomestici danneggiati collocati in diversi ristoranti tutti con la stessa ragione sociale, di valore complessivo inferiore a 20.000, è possibile chiedere il rimborso per tutti, ancorché i danni interessino immobili diversi?
  40. Rientrano nel contributo ex art. 25, comma 2, lett. C) del d. lgs. 1/2018 i piccoli lavori non ancora conclusi e liquidati entro il 31 ottobre 2020?
  41. E’ possibile chiedere il contributo per il mancato guadagno determinato dalla chiusura dell’attività economica in attesa degli interventi di ripristino?
  42. Nel caso di attività commerciale, la merce deperita a seguito di acqua alta può essere oggetto di contributo? Con quale documentazione si può comprovare il relativo danno?
  43. In caso di danneggiamento o distruzione di opere d’arte realizzate dall’artigiano è ammessa la richiesta di contributo?
  44. In caso di danni strutturali a un bene vincolato, per la cui riparazione è necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza, è possibile presentare domanda di contributo?
  45. Quando saranno liquidati i contributi?
  46. Quale documentazione è idonea a comprovare le spese sostenute?
  47. In caso di fattura elettronica, come viene comprovata la spesa sostenuta?
  48. Le fatture a corredo della domanda debbono riportare il luogo e la causa in cui e per cui i lavori sono stati eseguiti?
  49. E’ possibile attendere la corresponsione del contributo prima di acquistare i beni danneggiati?
  50. Se gli scontrini non riportano il codice fiscale possono comunque essere prodotti a corredo della domanda?
  51. Il contributo può concorrere con eventuali detrazioni fiscali?
  52. Posso inoltrare domanda di contributo anche se sono in possesso di una polizza assicurativa a copertura della stessa tipologia di danni?
  53. Come va compilata la domanda nella sezione riferita all'assicurazione?
  54. Le aree e i fondi esterni possono essere oggetto di contributo?

Chi può presentare la domanda?

La domanda può essere presentata dal proprietario, dal comproprietario, dal locatario/comodatario/usufruttuario, dal legale rappresentante o dal titolare dell’attività economica e produttiva.

Se i locali dell'immobile danneggiato sono intestati a più proprietari cosa devo fare in qualità di impresa conduttrice dell’immobile?

Qualora l’impresa conduttrice voglia presentare domanda per i danni strutturali sarà il suo legale rappresentante a dover compilare l’istanza di contributo, allegando l’autorizzazione di tutti i comproprietari dell’immobile.

Chi deve chiedere il contributo per danni subiti dalle parti comuni nei condomini?

L’amministratore di condominio per i beni comuni, oppure un condomino delegato utilizzando il modulo per i privati; il singolo condomino per la proprietà esclusiva.

E’ preferibile che per lo stesso immobile vi sia un’unica domanda?

Deve essere presentata un’unica domanda per ciascuna impresa, indipendentemente dal numero di immobili danneggiati.

In caso di delega, il documento deve essere firmato in originale o è sufficiente una scansione?

E’ sufficiente allegare la scansione della delega sottoscritta dal delegante, che dovrà comunque essere corredata da copia del documento di identità del delegante.

Può un soggetto impossibilitato a presentare la domanda di contributo personalmente delegare un terzo?

Sì. Il terzo delegato deve essere munito di proprio documento di identità, delega firmata e documento di identità del delegante, che andranno allegati alla domanda. La domanda andrà presentata compilando la sezione 1 con i dati del delegante ma sottoscrivendo l’istanza compilata con nome e cognome del delegato e aggiungendo la dicitura “in nome e per conto” del delegante.

Due soggetti giuridici diversi svolgono la propria attività nel medesimo civico: uno è proprietario delle merci e l’altro dei macchinari. Possono presentare una domanda di contributo ciascuno?

Sì. Il proprietario delle merci richiederà il contributo per le merci, il proprietario dei macchinari richiederà il contributo per i macchinari.

Può richiedere il contributo un’azienda con sede al di fuori del Comune di Venezia, i cui beni strumentali all’esercizio dell’attività, collocati presso un immobile di Venezia o delle isole della laguna, sono stati danneggiati dall’acqua alta eccezionale?

Sì. Nelle note esplicative andrà prodotta un’attestazione del committente in merito all’affidamento dei lavori ed alla presenza dei macchinari danneggiati o distrutti.

Sono titolare di attività di locazione Turistica ai sensi dell’art. 27 bis della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 . Come posso richiedere il contributo per i danni subiti?

E’ necessario distinguere la modalità con cui viene svolta l’attività. L'art. 4 del Regolamento Regionale n. 2 del 10 settembre 2019 che descrive le modalità di comunicazione di locazione turistica distingue tra :

a) locatori operanti in forma imprenditoriale (titolari di partita IVA) - modulo imprese

b) locatori non operanti in forma imprenditoriale - modulo privati

Le agenzie di gestione di beni immobili sono legittimate a presentare domanda di rimborso?

No. Le agenzie non possono presentare richieste di contributo né ai sensi dell'art. 25 comma 2 lettera c) né ai sensi dell'art. 25 comma 2 lettera e), in quanto non sono proprietarie dei beni immobili danneggiati.

Il contributo può essere richiesto da un soggetto che aveva la disponibilità di un bene in leasing danneggiato dall'evento di marea eccezionale o da un soggetto che avendo la disponibilità del bene distrutto, intende riacquisirlo in leasing?

Non può essere chiesto il contributo da parte dell’utilizzatore per la perdita di beni presi in leasing né per la sostituzione di beni già di sua proprietà distrutti con altri che oggi vengono presi in leasing. Non è infatti possibile dimostrare il costo sostenuto per il ripristino del bene danneggiato/distrutto che è presupposto per la liquidazione del contributo.

Nella diversa ipotesi di riparazione del bene oggetto di un contratto di leasing, i cui costi vengano sostenuti dall’utilizzatore, nulla osta alla richiesta di contributo da parte di quest'ultimo, ferma restando la necessità di autorizzazione da parte del proprietario del bene e l'intestazione delle fatture coincidente con il soggetto richiedente il contributo.

Infine, qualora fosse stata corrisposta una penale da parte dell’utilizzatore per l'anticipata conclusione del contratto, la stessa sarà rimborsabile qualora sia stato stipulato un nuovo contratto di leasing.

Come posso richiedere il contributo per i danni subiti?

Per presentare la domanda di contributo per i danni subiti deve essere compilato esclusivamente un modulo on-line disponibile sul sito www.commissariodelegato.venezia.it

Servono credenziali o abilitazioni particolari per la presentazione della domanda?

No

Se ho bisogno di informazioni a che numero posso rivolgermi?

Per l’assistenza è possibile rivolgersi GRATUITAMENTE ai centri dove sono allestiti sportelli dedicati:

  • Per le imprese: Vedi elenco sportelli dedicati
  • Oppure presso gli sportelli del Commissario delegato:
    • Sede URP Centro storico presso Cà Farsetti Cà Loredan, San Marco 4136 - Venezia
    • Autorimessa Comunale, Santa Croce 482 - Venezia
    • Municipio Lido, Via Sandro Gallo 32/A – Lido
    • Municipio Pellestrina, Zennari 639 – Pellestrina
    • Municipio Murano, Ramo da Mula 153 – Murano
    • Municipio Burano, San Martino Destro 179 –Burano
    • Sede URP Terraferma presso ex scuola Ticozzi, Via Spalti 28 - Mestre
  • Al numero unico 041041, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Se ho bisogno di aiuto nella compilazione a chi mi posso rivolgere? E’ necessario prendere appuntamento?

Sì, per gli Sportelli del Commissario delegato è possibile prenotare l’appuntamento direttamente dal sito www.commissariodelegato.venezia.it/appuntamenti/moduli-2019 oppure telefonando al numero unico 041041.

Per gli altri Sportelli (Categorie, Ordini) telefonando ai recapiti indicati nell’apposito elenco.

Gli sportelli possono ricevere domande relative anche ad altri ambiti territoriali della Città (ad esempio si può presentare allo sportello di Burano una domanda di contributo per danni verificatisi a Pellestrina)?

Si. Non  ci sono limitazioni territoriali, purché si tratti di danni subiti nel territorio del Comune di Venezia.

In che periodo può essere presentata la domanda?

L’invio on line della domanda può avvenire dalle ore 8.00 del giorno lunedì 2 dicembre fino alle ore 24.00 del giorno giovedì 30 gennaio 2020.

Quali documenti devo procurarmi prima di compilare la domanda?

Per poter compilare la domanda con tutti i dati richiesti nella stessa è necessario innanzitutto:

  • essere in possesso di documento di identità valido alla data della compilazione della domanda e da allegare in copia alla stessa
  • avere il codice fiscale/partita IVA del richiedente
  • avere i dati catastali dell'immobile interessato
  • avere il codice IBAN del conto corrente sul quale si vuole venga successivamente liquidato il contributo
  • effettuare una stima dei danni subiti, per le varie tipologie presenti nel modulo, da indicare nella domanda (sezione 9 "modulo imprese")
  • marca da bollo da euro 16,00 come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
  • eventuali deleghe
  • Inoltre va verificata la check list
     

All’atto della presentazione della domanda di contributo è necessario fornire anche la documentazione attestante il numero di c.f. e partita iva?

No. Si tratta di dati già in possesso dell’Amministrazione, che vanno solo indicati nella domanda.

E' obbligatorio avere la disponibilità di un indirizzo e-mail?

La e-mail può essere sostituita (solo nei casi davvero necessari) dalla e-mail dello sportello, ma in questo caso diventa indispensabile che vi sia un chiaro e inequivocabile recapito telefonico.

Il soggetto non titolare di conto corrente può indicare nella richiesta di contributo il codice IBAN di un soggetto?

Sì. In tal caso è necessario allegare alla domanda la delega alla riscossione sottoscritta dal soggetto che compila il modulo e accompagnata da una copia del documento di identità del delegato.

Come è possibile applicare la marca da bollo visto che la domanda deve essere presentata on line?

Il modulo on line contiene un apposito spazio all’interno del quale va riportato il codice numerico identificativo e la data di emissione della marca da bollo; la marca da bollo da euro 16,00, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, va incollata sulla scheda riassuntiva che il sistema emette a conclusione della pratica e barrata a penna. La scheda riassuntiva va scansionata e allegata alla domanda. La scheda riassuntiva dovrà essere conservata a cura del richiedente.

In quale percentuale il contributo coprirà i danni subiti?

Il contributo copre due distinte tipologie di danni:

  • per le prime misure di immediato sostegno, il contributo copre danni per un valore massimo di euro 20.000 (si deve compilare la Sezione 9 punto 1 ed è sufficiente per la presentazione della domanda autocertificare i danni che saranno documentati con pezze giustificative);
  • per le misure di ripristino delle strutture danneggiate non funzionali all’immediato riavvio dell’attività e per le misure anche di importo superiore a euro 20.000, il contributo sarà liquidato, in base ai fondi che verranno stanziati, in percentuali diverse secondo le modalità che verranno successivamente definite da un provvedimento del Commissario Delegato (si deve compilare la Sezione 9 punto 2 la presentazione della domanda dev'essere accompagnata da una perizia asseverata della stima dei danni).

Per fare la perizia dei danni a chi mi devo rivolgere?

La perizia è un documento prodotto da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, etc.) che esprime un parere di tipo quantitativo e qualitativo riguardante i danni subiti. Posso inserire il costo della perizia tra le spese di cui chiedo il rimborso.

Se sono già in possesso di fatture, scontrini o altre pezze giustificative delle spese sostenute posso allegarle alla domanda?

Si, è preferibile che vengano allegate subito.

Se non sono in possesso di tutte le pezze giustificative delle spese indicate nella domanda, posso produrle successivamente?

Sì, alla domanda possono essere allegate le pezze giustificative per le spese sostenute sino al 31 ottobre 2020.

Alla domanda posso allegare foto dei danni subiti e/o dei beni mobili non registrati distrutti?

Si, è utile allegare documentazione fotografica, purché nei limiti dei 10 Mb o su carta se ci si reca allo sportello.

Se non riesco ad effettuare determinati interventi oppure non riesco ad acquisire determinate forniture di attrezzature entro i termini di scadenza indicati cosa posso fare?

Poiché determinati interventi (ad esempio quelli su murature, impianti elettrici, attrezzature/forniture particolari, ecc.) potrebbero non essere materialmente eseguibili o le attrezzature potrebbero non essere  acquisibili entro i termini indicati, è sufficiente produrre un preventivo della ditta o fornitore prescelti da allegare alla domanda entro il 31 ottobre 2020.

In questo caso la domanda si ritiene presentata nei termini qualora sia stata correttamente compilata in ogni sua parte. Si precisa che la stima delle spese va dichiarata dal richiedente il contributo, compilando la sezione 9 del “modulo imprese”, entro il 30 gennaio 2020. La stima è vincolante per la ricognizione dei danni subiti e non è suscettibile di modifiche.

Resta inteso che per la liquidazione è necessario che sia prodotta, non appena disponibile, la documentazione attestante l'effettivo pagamento di quanto indicato nel preventivo.
 

La firma deve essere apposta su ogni documento da parte dell’utente?

No, l’importante è che il richiedente firmi la scheda riassuntiva finale dove dichiara di aver visto quanto inserito.

Quali sono i beni per i quali potrò richiedere il contributo?

I beni per i quali è previsto il contributo sono i beni immobili e i beni mobili (arredi e attrezzature, merci, ecc.), nonché beni mobili registrati se strumentali all'esercizio dell'attivià.

Possono essere oggetto di contributo le paratie a protezione dall’acqua alta?

SI, RIENTRANO SIA IN LETTERA c) SIA IN LETTERA e). Purché siano state danneggiate, rese inservibili o distrutte dall’evento. Il contributo non viene invece erogato per l’acquisto di paratie di diverse dimensioni in assenza di danni a quelle possedute né per l’acquisto di paratie ex novo.

Se ho subito danni in più beni immobili di cui ho la disponibilità devo compilare più moduli?

Se un'impresa ha subito danni in più immobili diversi deve compilare un unico modulo con l’indicazione di tutti i danni subiti in sezione 9, inserendo i dati catastali della sede principale. In sezione 7 andranno, inoltre, specificati i danni subiti in ciascuna sede.

Posso chiedere il contributo per la riparazione di un bene mobile registrato (es. auto, barca, ciclomotore)?

Sì, se è un bene strumentale dell’azienda.

Posso chiedere il rimborso per le spese di svuotamento dell’immobile effettuato da una ditta privata?

Sì. Presentando documentazione giustificativa della spesa.

Le spese sostenute per la pulizia dell’immobile a seguito dell’evento sono oggetto di contributo?

Sì, purché non realizzate in economia. È necessario produrre la documentazione attestante la spesa sostenuta.

Posso effettuare i lavori di riparazione nell'attesa di ricevere il contributo?

Sì, è doveroso effettuare lavori di riparazione/ripristino, quali dipinture, sostituzioni di infissi, riparazione impianto elettrico, ecc. raccogliendo le fatture e gli scontrini delle spese sostenute.

Posso chiedere i danni subiti alle pertinenze dell’attività?

Si possono chiedere i danni subiti alle pertinenze strutturalmente connesse all’attività e alle pertinenze distinte dall’attività ma funzionali all’esercizio della stessa.

Il costo sostenuto per la perizia asseverata necessaria ai fini della richiesta di contributo ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. E) del d. lgs. 1/2018 può essere indicato nella richiesta di contributo?

Sì. Il relativo costo può essere computato ai fini della richiesta di contributo poiché la perizia ne è presupposto necessario. Non è invece possibile computarlo ai sensi della lett. C), in quanto non richiesta ai fini del riconoscimento del relativo contributo.

Nel caso di più elettrodomestici danneggiati collocati in diversi ristoranti tutti con la stessa ragione sociale, di valore complessivo inferiore a 20.000, è possibile chiedere il rimborso per tutti, ancorché i danni interessino immobili diversi?

Sì. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascuna impresa richiedente per un valore massimo di  20.000 euro. Nel modulo va indicato l'immobile principale, in sezione 9 vanno enumerati tutti i danni, indipendentemente dalla sede interessata e nella sezione 7 va specificata la collocazione dei beni e delle materie prime danneggiate.

Rientrano nel contributo ex art. 25, comma 2, lett. C) del d. lgs. 1/2018 i piccoli lavori non ancora conclusi e liquidati entro il 31 ottobre 2020?

No. Trattandosi di lavori non ancora conclusi e per i quali non è stata ancora affrontata alcuna spesa di ripristino, i medesimi non possono essere ritenuti funzionali all’immediata riapertura dell’attività o all’ingresso nell’abitazione, dunque il contributo dovrà essere richiesto ai sensi della lett. E), con applicazione del relativo regime.

E’ possibile chiedere il contributo per il mancato guadagno determinato dalla chiusura dell’attività economica in attesa degli interventi di ripristino?

No. Il contributo di cui all’art. 25 comma 2 lettera c) e lettera e) è finalizzato al ripristino di beni danneggiati in occasione dell’evento eccezionale e non include il mancato guadagno.

Nel caso di attività commerciale, la merce deperita a seguito di acqua alta può essere oggetto di contributo? Con quale documentazione si può comprovare il relativo danno?

Per la merce deperita è necessario produrre la fattura di riacquisto della nuova a sostituzione, preferibilmente accompagnata da documentazione fotografica dei beni perduti. Se il valore eccede 20.000 euro, serve anche la perizia che attesti che la merce riacquistata è congrua per numero e valore, anche alla luce dei bilanci dell’attività.

In caso di danneggiamento o distruzione di opere d’arte realizzate dall’artigiano è ammessa la richiesta di contributo?

No. Il contributo è riconosciuto solo per l’acquisto del materiale, a fronte della presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta.

In caso di danni strutturali a un bene vincolato, per la cui riparazione è necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza, è possibile presentare domanda di contributo?

Sì, ai sensi della lett. E), fermo restando che gli interventi dovranno essere eseguiti secondo la procedura prevista per la tipologia dei beni interessati dai danni.

Quando saranno liquidati i contributi?

Sottolineando sempre il fatto che potranno essere liquidate solo le domande che siano complete di rendicontazione delle spese sostenute (oppure potranno esserlo solo per la parte rendicontata), il contributo potrà essere erogato quando e nella misura in cui saranno messi a disposizione del Commissario Delegato, da parte della Protezione Civile, i fondi necessari.

Quale documentazione è idonea a comprovare le spese sostenute?

La documentazione a supporto della domanda di contributo deve identificare in modo inequivocabile il soggetto che ha effettuato l’acquisto mediante indicazione della partita IVA. Possono quindi essere prodotte fatture, ricevute fiscali e scontrini c.d. “parlanti” contenenti l’indicazione della partita IVA.

In caso di fattura elettronica, come viene comprovata la spesa sostenuta?

È necessario allegare la scansione o la fattura trasmessa telematicamente all'acquirente e prova del pagamento effettuato (distinta bonifico, quietanza).

Le fatture a corredo della domanda debbono riportare il luogo e la causa in cui e per cui i lavori sono stati eseguiti?

Preferibilmente Si. E’ opportuno richiedere l’indicazione in fattura del civico presso cui è stato eseguito l’intervento e la causa che ha dato luogo all’esecuzione dei lavori.

E’ possibile attendere la corresponsione del contributo prima di acquistare i beni danneggiati?

No. Sarà necessario allegare scontrini e fatture prima della liquidazione del contributo.

Se gli scontrini non riportano il codice fiscale possono comunque essere prodotti a corredo della domanda?

Sì. Tali scontrini vanno comunque annullati apponendo manualmente il codice fiscale e la firma del richiedente il contributo, purché si tratti di scontrini emessi prima della pubblicazione dei criteri per il riconoscimento dei contributi allegati all’Ordinanza n. 2 del Commissario delegato (cioè prima del 29/11/2019).

Il contributo può concorrere con eventuali detrazioni fiscali?

NO. Il contributo è riconosciuto esclusivamente per la parte non coperta da detrazioni.

Posso inoltrare domanda di contributo anche se sono in possesso di una polizza assicurativa a copertura della stessa tipologia di danni?

Sì, i cittadini che intendono effettuare richiesta di rimborso ad una compagnia assicuratrice devono allegare alla documentazione prodotta al Commissario o una copia di tale richiesta oppure una dichiarazione attestante la volontà di effettuarla.

L'erogazione di qualsiasi contributo eventualmente riconosciuto dal Commissario per la stessa tipologia di danni per cui è stato richiesto il rimborso alla Compagnia Assicuratrice sarà subordinata alla presentazione da parte del richiedente il contributo di una attestazione della compagnia assicuratrice contenente il diniego ad effettuare qualsiasi rimborso.

Nel caso che il rimborso riconosciuto dalla compagnia assicuratrice sia inferiore al contributo ritenuto congruo da parte del Commissario la differenza erogata sarà calcolata sulla base dei criteri previsti ovvero sulla parte residua del danno non rimborsato dall'Assicurazione.

In ogni caso gli elenchi di coloro i quali hanno ricevuto contributi da parte del Commissario saranno forniti anche alle compagnie assicuratrici affinché segnalino la presenza di liquidazioni di danni effettuate o in itinere da parte sia del Commissario che delle stesse Compagnie.

Come va compilata la domanda nella sezione riferita all'assicurazione?

Va inserita nella sezione dedicata ai danni (Sezione 9) l’importo della spesa sostenuta per il ripristino del bene al lordo dell’indennizzo assicurativo (quindi la spesa complessiva per il ripristino del bene senza considerare quanto erogato dalla compagnia).

Nella parte dedicata all’assicurazione (Sezione 10) va compilato il modulo inserendo l’importo erogato dalla compagnia a titolo di indennizzo (se la compagnia di assicurazione ha già rimborsato). Se l’importo non è stato ancora erogato dalla compagnia di assicurazione va inserita la voce “in corso di quantificazione”.

Le aree e i fondi esterni possono essere oggetto di contributo?

I danni ad aree e fondi esterni ai fabbricati, in cui ha sede l’attività economica, saranno oggetto di contributo se l’area o il fondo sono direttamente funzionali alla ripresa dell’attività economica.